L'Accatastamento degli impianti fotovoltaici è da sempre una materia controversa per gli operatori del settore con l'incertezza normativa vigente.
Con la circolare 2/E l’Agenzia delle Entrate a inizio febbraio ha chiarito quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 in merito alla rideterminazione della rendita catastale per gli imbullonati, come gli impianti fotovoltaici. Tale rideterminazione prevede che non siano oggetto di stima i pannelli fotovoltaici e gli inverter che possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi, con importanti risparmi anche in materia di IMU e TASI. Nello specifico, l’articolo 1, della Legge di Stabilità ha ridefinito l’oggetto della stima catastale per quelle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima.
Stando alla norma è dunque possibile rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta. La Circolare ha sottolineato che le componenti costituenti l’unità immobiliare, in funzione della rilevanza nella stima catastale, urbana possono essere riassunte e distinte in quattro categorie. il suolo: porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, così come rappresentata negli elaborati grafici catastali le costruzioni: qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica […], come fabbricati e tettoie gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali a uno specifico processo produttivo, quali macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
In particolare nel punto 4 sono comprese le componenti degli impianti fotovoltaici che, quindi, non sono più oggetto di stima catastale.
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