Il regime di scambio sul posto è un servizio che consente all’utente che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto fotovoltaico di produzione, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Il regime di scambio sul posto è sempre stato regolato ed oggetto di un contratto tra produttore di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e distributore locale di energia elettrica (ENEL, ACEA etc...). Dal 1° Gennaio 2009 il nuovo scambio sul posto sarà regolato dal Gestore dei Servizi Elettrici o GSE che ne stabilisce le regole con delibera dell'AEEG.
Il servizio di scambio sul posto è erogato al titolare di:
a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW. Rientrano le centrali con produzione di energia elettrica ibrida qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale;
b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
L’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio.
Per approfondimenti sulle nuove modalità di erogazione dello scambio sul posto si visiti il sito del GSE, mentre un'ottima guida in formato .pdf può essere ottenuta dalla presentazione dell'AEEG.
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