Cambiano le regole per diventare installatore di pannelli fotovoltaici. Dalla conversione in legge del decreto del Fare, infatti, non è più possibile usufruire di questo titolo professionale solo in virtù dell’esperienza pregressa, ma si dovrà frequentare un apposito corso formativo.
Sono, così, diventati obbligatori i corsi di formazione per potersi fregiare della qualifica di installatore di pannelli fotovoltaici o, in generale, di fonti rinnovabili.
Tutto ciò è in vigore dal 4 agosto 2013, cioè dal giorno in cui il decreto del Fare è entrato ufficialmente in vigore, ed è stato confermato, però, con la circolare emessa dal mise lo scorso 6 febbraio, a seguito della questione sollevata da Cna e confartigianato imprese. Così, il chiarimento è servito anche per capire se la legge vada interpretata in senso retroattivo oppure se, in alternativa, l’applicazione della norma sia vigente solo dallo scorso primo gennaio 2014.
Nel fornire la sua interpretazione, il Mise ha ricostruito le tappe della vicenda: innanzitutto, va ricordato come, secondo quanto inserito nel decreto 37 del 2008, la qualifica di installatore andasse conseguita tramite l’ottenimento di un apposito diploma o una laurea in materia tecnica ad hoc, maturando la frequenza e il superamento di appositi corsi di formazione o, in alternativa, anche costruendo la propria esperienza sul campo professionale, come dipendente di un’impresa.
Poi, però, è arrivato il decreto legislativo 28/2011 a chiarire che il dipendente di un’impresa attiva sul settore delle energie rinnovabili, senza adeguato titolo di studio, non possa fregiarsi della qualifica di installatore. Infine, con il decreto 63/2013, altrimenti noto come decreto del Fare, viene attribuita in maniera automatica la qualifica ai responsabili tecnici, purché le regioni e le province autonome si adoperassero per organizzare i corsi di formazioni specializzati. Per queste ragioni, insomma, la conclusione del Mise al quesito sottoposto dagli industriali, è quella che la validità della norma sulla formazione degli installatori di strumenti per le energie rinnovabili, sia da intendersi con decorrenza proprio al 4 agosto 2013.
Tutto ciò è in vigore dal 4 agosto 2013, cioè dal giorno in cui il decreto del Fare è entrato ufficialmente in vigore, ed è stato confermato, però, con la circolare emessa dal mise lo scorso 6 febbraio, a seguito della questione sollevata da Cna e confartigianato imprese. Così, il chiarimento è servito anche per capire se la legge vada interpretata in senso retroattivo oppure se, in alternativa, l’applicazione della norma sia vigente solo dallo scorso primo gennaio 2014.
Nel fornire la sua interpretazione, il Mise ha ricostruito le tappe della vicenda: innanzitutto, va ricordato come, secondo quanto inserito nel decreto 37 del 2008, la qualifica di installatore andasse conseguita tramite l’ottenimento di un apposito diploma o una laurea in materia tecnica ad hoc, maturando la frequenza e il superamento di appositi corsi di formazione o, in alternativa, anche costruendo la propria esperienza sul campo professionale, come dipendente di un’impresa.
Poi, però, è arrivato il decreto legislativo 28/2011 a chiarire che il dipendente di un’impresa attiva sul settore delle energie rinnovabili, senza adeguato titolo di studio, non possa fregiarsi della qualifica di installatore. Infine, con il decreto 63/2013, altrimenti noto come decreto del Fare, viene attribuita in maniera automatica la qualifica ai responsabili tecnici, purché le regioni e le province autonome si adoperassero per organizzare i corsi di formazioni specializzati. Per queste ragioni, insomma, la conclusione del Mise al quesito sottoposto dagli industriali, è quella che la validità della norma sulla formazione degli installatori di strumenti per le energie rinnovabili, sia da intendersi con decorrenza proprio al 4 agosto 2013.
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